rinunzia all'azione di riduzione tramite mutuo
dissenso
Not. Alfonso Carbone, 12.11.2001, chiede:
Devo stipulare la vendita di
un terreno per il prezzo di lire 40.000.000. La venditrice ha ricevuto il
terreno dalla sorella (età anni 50), sposata e con figlio maggiorenne.
Considerato il pericolo di
esercizio dell'azione di riduzione, ho prospettato alla venditrice la necessità
di risolvere la donazione d'accordo con la sorella, in modo che a vendere sia
quest'ultima.
Come alternativa mi viene
proposta una fideiussione da rilasciarsi dalla donante, con scrittura a parte,
per l'adempimendo delle obbligazioni relative alla garanzia per evizione ecc.
ecc. e mi si dice che è la prassi normalmente seguita in questi casi.
Tale soluzione vi sembra
idonea a tutelare l'acquirente?
Not. Cristiano Casalini. 12.11.2001:
Sull'argomento ho trovato
assai completo ed interessante l'articolo di M. Ieva, in Riv. not. 1998, pag.
1129, "Retroattività reale dell'azione di riduzione e tutela
dell'avente causa dal donatario tra presente e futuro".
Ti segnalo anche, per l'atto
di risoluzione di donazione, FederNotizie novembre 1999, pag. 235.
Not. Stefano Parodi, 13.11.2001
La retrocessione del bene
donato, al di là delle considerazioni di Ieva circa il mutuo dissenso, che mi
pare siano anche quelle di Petrelli, non mi pare possa essere considerata una
nuova donazione, che provocherebbe gli stessi problemi della prima in capo
al donatario, anzichè al donante.
Manca nel donatario che
ritrasferisce il bene al donante l'animus donandi, lo spirito di liberalità,
che mi pare essere elemento fondamentale della donazione.
Come non c'è liberalità in
chi cede volontariamente al Comune un'area nell'ambito di un progetto edilizio.
In entrambi i casi manca il corrispettivo, in entrambi i casi non
avremo una donazione, perchè la causa del negozio non è la liberalità.
Allora mi pare che non possa
parlarsi di eventuale crisi di questo contratto (retrocessione) per cause
tipiche della donazione, revocazione per ingratidudine o sopravvenienza di figli
e riduzione per lesione di legittima, piuttosto per nullità della causa.
Per dire il vero a mio
giudizio la causa c'è e il negozio che ne deriva è atipico, rimesso alla
libertà contrattuale delle parti, soffre le crisi proprie di tutti in
contratti, non quelli tipici della donazione.
La retrocessione è e rimane
l'unico modo per superare l'azione di riduzione, anche se tutti avete
motivazioni dottrinali e giurisprudenziali contrarie che mi...ammazzano.
Per chiudere, se la
retrocessione fosse fatta nummo uno, le cose cambierebbero?
Conservo una fotocopia di un
vecchio articolo di Capozzi in “Questioni” sul Mutuo dissenso che riepilogava
tutte le teorie e concludeva, in particolare contra Messineo, che il problema
si risolveva facendo ricorso all'articolo 2655, c. 1, c.c. per il quale,
qualora un atto trascritto sia risoluto, la risoluzione deve annotarsi in
margine della trascrizione.
Not.
U. Bechini, 15.11.2001, interviene:
Ammessa la
risoluzione per mutuo consenso di un contratto che abbia già prodotto tutti
i suoi effetti! (dal Commentario breve al C.C. Cian Trabucchi rilevo l'opinione
contraria di Galgano e Scognamiglio, cui aggiungerei Carresi, Il contratto
nel Trattato CM, p. 873, col consueto, ma secondo me rocciosissimo, argomento dell'impossibilità
per l'autonomia privata di far luogo a fattispecie provviste di retroattività
reale).
L'inossidabile Messineo
della Dottrina Generale del Contratto, Giuffrè, Milano 1947, p. 472,
come suo costume predilige un pestifero argomento tecnico; lo
trascrivo anche per smentire quanti mi vogliono interessato solo ad
ipertesti online ...
In apparenza, tutti i
contratti sarebbero suscettibili di mutuo dissenso; se non che, non vi si
presta, in ogni caso, il contratto con effetti reali (1376 e retro, Capitolo
XII, nn. 5 segg.), poichè, in ordine ad esso, il mutuo dissenso non potrebbe
non esercitare l'effetto della retrocessione del diritto trasferito o
dell'elisione (a favore del già costituente) del diritto costituito, in quanto
viene meno il titolo di acquisto o, rispettivamente, di costituzione.
Il che, teoricamente, non è
affatto inconcepibile; ma la circostanza che non sia stata ordinata, nell'art.
2643, la pubblicità della retrocessione, quando il contratto originario di
riferisca a beni immobili o a beni mobili soggetti a registrazione (e non si
potrebbe, se non con un evidente sforzo ermeneutico, far rientrare il caso
sotto la figura della rinunzia, di cui parla l'art. 2643 n. 5), lascia intendere
chiaramente che il mutuo dissenso non è suscettibile, nel nostro ordinamento giuridico,
il contratto con effetti reali, quando abbia ad oggetto immobili o mobili
registrati.
Nè sembra che possa invocarsi
l'art. 2645, che dichiara soggetti a trascrizione, per gli effetti di cui
all'art. 2644, ogni atto che produce uno degli effetti dei contratti menzionati
nell'art. 2643.
Tale appiglio testuale non
gioverebbe, poichè il mutuo dissenso non è un atto, ma tecnicamente un contratto
(v. supra) e, quindi, la sua trascrivibilità o meno va ricavata dall'art. 2643,
non dall'art. 2645; e abbiamo ve duto che il testo dell'art. 2643 non vi si
presta.